GAZZETTA UFFICIALE N.227 DEL 27 SETTEMBRE 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.176/L
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO MINISTERIALE 27 AGOSTO 1999, N. 332.
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
PROTESICA EROGABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
MODALITA' DI EROGAZIONE E TARIFFE.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTO gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante
"Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi
dell'articolo 34 della l. 5 febbraio 1992, n. 104";
VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato sulla
GAZZETTA UFFICIALE n. 192 del 18 agosto 1994, di proroga
delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28
dicembre 1992;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente
l'attuazione della direttiva 93/42/CEE riguardante i
dispositivi medici;
VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
VISTO l'articolo 8-sexies, comma 7, dello stesso decreto, che
prevede che il Ministro della sanita' con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta
del 15 luglio 1998;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle
seduta del 14 settembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
ottobre 1998;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/3.13281 1999, n.
DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
RITENUTO di accogliere le osservazioni dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato;
SENTITA nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 27 maggio 1999;
UDITO nuovamente il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
25 giugno 1999;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7216 del 7
luglio 1999;
VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei
conti il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle
disposizioni normative e degli atti istruttori sopra
richiamati, e' stato adottato il regolamento recante norme
per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
RITENUTO di dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con
altro il cui contenuto tenga conto delle modifiche
normative nel frattempo intervenute con l'entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
RAGGIUNTA, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 5 agosto 1999.
ADOTTA il seguente regolamento
Art. 1
Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati
negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1,
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn)
fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalita' di
erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanita'
provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e
le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei
dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. L'elenco n. 1 del nomemnclatore contiene i dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un
tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed
un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1
contiene, altresi', i dispositivi di fabbricazione continua o
di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato
paziente, necessitano di essere specificamente individuati e
allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del
medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1
sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti.
La loro applicazione e' effettuata da un tecnico in possesso
del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione
o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili
tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede
l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi
direttamente dalle aziende unita' sanitarie locali (Usl) ed
assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo
non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento,
ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore,
per omogeneita' funzionale a quello prescritto ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza
la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non
superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla
stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e
corrispondente a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime
disabilita', l'azienda Usl puo' autorizzare la fornitura di
dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore
allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle
condizioni dei soggetti, alle modalita' di prescrizione e di
controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere
autorizzati.
Art. 2
Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel
nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione
a loro menomazioni e disabilita' invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della
vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e
7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' i minori di anni
18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e
riabilitazione di un'invalidita' permanente;
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito
all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica
dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che
comporta una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad
un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le
donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i
soggetti che abbiano subito un intervento demolitore
sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o
privata, per i quali il medico responsabile dell'unita'
operativa certifichi la contestuale necessita' e urgenza
dell'applicazione di una protesi, di un ortesi o di un ausilio
prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la
conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una
menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura
della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura
per il riconoscimento dell'invalidita'.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio
carico, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite
dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore
in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni
di assistenza protesica, l'azienda Usl e' tenuta ad aprire e a
mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la
documentazione attestante la condizione di avente diritto, le
prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle
forniture.
Art. 3
Fornitori dei dispositivi protesici
1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elnco 1 del nomenclatore
di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono
ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanita' ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46
del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al
comma 7 dell'articolo 11 cdel medesimo decreto legislativo e'
messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco
1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le
aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione
in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della
normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui
all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del
fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale
che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la
fornitura dei dispositivi entro i termini previsti
dall'articolo 4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le
aziende Usl possono altresi' rivolgersi ai soggetti gia'
iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A,
paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto
ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati
tenendo conto delle modifiche apportate dal presente
regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3
del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende
Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2.
Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano
l'erogazione dei dispositivi secondo le modalita' gia' in
essere.
Art. 4
Modalita' di erogazione
1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza
protesica individuate nel presente regolamento e' subordinata,
salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al
preliminare svolgimento delle seguenti attivita': prescrizione,
autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici e' redatta da un
medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato,
competente per tipologia di menomazione o disabilita', fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti
che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la
menomazione o disabilita'. A tal fine, la prima prescrizione di
un dispositivo protesico deve comprendere:
a) una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa
valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o
dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo
riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali
adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo
comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le
modalita' i limiti e la prevedibile durata di impiego del
dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalita' del
dispositivo in relazione all'andamento del programma
terapeutico.
4. La prescrizione e' integrata da una esauriente informazione al
paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle
caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalita' di
utilizzo del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico,
dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e' rilasciata
dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica
dello stato di avente diritto del richiedente della
corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi
codificati dal nomenclatore, nonche', nel caso di forniture
successive alla prima, del rispetto delle modalita' e dei tempi
di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di
autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima
fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione
alla prima fornitura si intende concessa. All'atto
dell'autorizzazione, sulla prescrizione e' riportato il
corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a
fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al
fornitore e' pari alla tariffa applicata o al prezzo
determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano
prescritti, per motivi di necessita' e urgenza, nel corso di
ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o
private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di
residenza dell'assistito, la prescrizione e' inoltrata dalla
unita' operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che
rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax.
Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del
nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi
cinque giorni dal ricevimento della prescrizione,
l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl
di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore e' pari alla tariffa fissata dalla
regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro
termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli
articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i
termini massimi, specifici per categoria di dispositivo,
indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena
l'applicazione delle penalita' contestualmente definite; per le
forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti
ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i
fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai
suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto
provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non
modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura
definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici e' tenuto a corredare i
prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il
fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo
assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso
del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico,
l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore
una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura
alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo
venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il
fornitore allega alla fattura copia del bollettino di
spedizione o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed e' effettuato,
entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista
prescrittore o dalla sua unita' operativa; a tal fine, entro
il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica
all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di
consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl
invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a
presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si
presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato
motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora
all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente
alla prescrizione, il fornitore e' tenuto ad apportare le
opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna
del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna
comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si
intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.
IL collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non
deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero
o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i
dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni
dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalita'
dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla
consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure
di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non
inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al
presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del
nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprieta'
all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni di
disciplinare modalita' di cessione in comodato dei dispositivi
per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di
conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo
dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalita' e
sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le
istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono
tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche
nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti
in proprieta'.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'enco 3
del nomenclatore e' tenuta ad assicurarne la perfetta
funzionalita' e la sicurezza ed a fornire all'assistito le
istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti
stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la
manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo
di assegnazione in uso all'assistito.
Art. 5
Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi
protesici definitivi in favore dei propri assistiti di eta'
superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di
rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato
nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base
di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per
particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o in caso
di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare
usura del dispositivo, di impossibilita' tecnica della
riparazione o di non convenienza della riparazione stessa
ovvero di non perfetta funzionalita' del presidio riparato, la
azienda Usl puo' autorizzare, per una sola volta, la fornitura
di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i
tempi minimi di cui alla comma 1, sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita
la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo
della fornitura e' comunque subordinato alla verifica di
idoneita' e convenienza alla sostituzione o riparazione da
parte del medico specialista prescrittore, ai sensi
dell'articolo 4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore ai
18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda
Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi
protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e
secondo il programma terapeutico.
Art. 6
Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva
1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella
loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i
problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle
protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente,
per la loro realizzazione;
b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili
significativamente per la realizzazione dei dispositivi
definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili
esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei
soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con
amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del
del dispositivo provvisorio e' alternativa a quella del
dispositivo temporaneo.
3. L'azienda Usl puo' autorizzare la fornitura di un dispositivo
di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore
dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con
amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei
confronti di altri soggetti con gravi difficolta' di
deambulazione, cui non e' riconosciuto il diritto alla
fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl e' tenuta ad
assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti
temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7
Numerazione dei dispositivi protesici su misura
1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al
presente regolamento debbono riportare un numero di matricola
da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di
cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo
visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non
soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui
inizialmente e' stato impresso, il numero di matricola deve
essere reimpresso sulla parte sostituita.
Art. 8
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
regioni fissano il livello massimo delle tariffe da
corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori,
entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle
tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel
presente regolamento ed una riduzione di tale valore non
superiore al venti per cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi
protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli
elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati
mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la
normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo
svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende
Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la
capillarita' della distribuzione dei dispositivi protesici, il
rispetto di standard di qualita' e la disponibilita' di una
gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli
assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni
necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al
monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le
regioni e le province autonome provvedono ad inviare al
Ministero della sanita' i provvedimenti regionali e provinciali
di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisito dei
dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e
2 e 3 del nomenclatore allegato.
Art. 9
Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le
aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi
dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di
assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei
dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul
proprio territorio le modalita' e le condizioni delle
forniture.
2. Le modalita' di fatturazione e pagamento dei dispositivi
protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle
regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di
contabilita'.
Art. 10
Modalita' di controllo
1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato e'
attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi
allegati, che costituisce l'elemento identificativo del
dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve
essere utilizzato per ogni finalita' di carattere
amministrativo ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta
applicazione da parte delle aziende Usl del presente
regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna
azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed
esterno.
Art. 11
Aggiornamento del nomenclatore
1. Il nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con riferimento
al periodo di validita' del Piano sanitario nazionale e,
comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.
Art. 12
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28
dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla
GAZZETTA UFFICIALE n. 10 del 14 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 1999
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 76