GAZZETTA UFFICIALE N.227 DEL 27 SETTEMBRE 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.176/L
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO MINISTERIALE 27 AGOSTO 1999, N. 332.
REGOLAMENTO   RECANTE  NORME  PER  LE  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA
PROTESICA EROGABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE:
MODALITA' DI EROGAZIONE E TARIFFE.
 
                   IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTO gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il  decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e
      successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il   decreto    ministeriale  28  dicembre   1992,   recante
      "Approvazione  del  nomenclatore-tariffario  delle   protesi
      dirette  al  recupero  funzionale  e  sociale  dei  soggetti
      affetti  da  minorazioni fisiche,  psichiche  e  sensoriali,
      dipendenti   da  qualunque  causa,  revisionato   ai   sensi
      dell'articolo 34 della l. 5 febbraio 1992, n. 104";
VISTO il  decreto  ministeriale 29 luglio 1994,  pubblicato  sulla
      GAZZETTA  UFFICIALE  n. 192 del 18 agosto 1994,  di  proroga
      delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale  28
      dicembre 1992;
VISTO il decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46  concernente
      l'attuazione   della  direttiva  93/42/CEE   riguardante   i
      dispositivi medici;
VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
VISTO l'articolo  8,  comma 3, del decreto legislativo  19  giugno
      1999, n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8
      del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e
      successive modificazioni;
VISTO l'articolo  8-sexies,  comma 7, dello  stesso  decreto,  che
      prevede  che il Ministro della sanita' con proprio  decreto,
      d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
      Stato,  le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e
      Bolzano,   disciplini  le  modalita'  di  erogazione  e   di
      remunerazione dell'assistenza protesica;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanita' nella  seduta
        del 15 luglio 1998;
SENTITA la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
        regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  nelle
        seduta del 14 settembre 1998;
UDITO il  parere  del Consiglio di Stato  espresso  dalla  sezione
      consultiva  per  gli  atti normativi  nell'adunanza  del  26
      ottobre 1998;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
      a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
      del  1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/3.13281 1999,  n.
      DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
RITENUTO di  accogliere  le  osservazioni  dell'Autorita'  garante
         della concorrenza e del mercato;
SENTITA nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
        Stato,  le  regioni  e le province autonome  di  Trento  e
        Bolzano, nella seduta del 27 maggio 1999;
UDITO nuovamente  il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla
      sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  del
      25 giugno 1999;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
      a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
      del  1988,  effettuata con nota n.  100/SCPS/15.7216  del  7
      luglio 1999;
VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei
      conti  il  28 luglio 1999, con il quale,  sulla  base  delle
      disposizioni   normative  e  degli  atti  istruttori   sopra
      richiamati,  e' stato adottato il regolamento recante  norme
      per   le  prestazioni  di  assistenza  protesica   erogabili
      nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
RITENUTO di dover  sostituire il predetto decreto, non  pubblicato
         nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  con
         altro  il  cui  contenuto  tenga  conto  delle  modifiche
         normative  nel  frattempo intervenute  con  l'entrata  in
         vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
RAGGIUNTA, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza  permanente
           per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province
           autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo  3
           del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
           seduta del 5 agosto 1999.
                ADOTTA il seguente regolamento
                             Art. 1
Prestazioni  di  assistenza protesica  erogabili  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di  assistenza
   protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati
   negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato  1,
   erogabili  nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale  (Ssn)
   fino  al  31  dicembre  2000 e ne  definisce  le  modalita'  di
   erogazione.  Entro la suddetta data il Ministro  della  sanita'
   provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e
   le  tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori  dei
   dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. L'elenco  n.  1   del  nomemnclatore  contiene  i   dispositivi
   (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
   di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da  un
   tecnico  abilitato su prescrizione di un medico specialista  ed
   un  successivo  collaudo da parte dello stesso. L'elenco  n.  1
   contiene,  altresi', i dispositivi di fabbricazione continua  o
   di  serie finiti che, per essere consegnati ad  un  determinato
   paziente,  necessitano di essere specificamente  individuati  e
   allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del
   medico  specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco  n.  1
   sono destinati esclusivamente al paziente cui sono  prescritti.
   La  loro applicazione e' effettuata da un tecnico  in  possesso
   del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione
   o  arte  sanitaria ausiliaria, ai sensi del  regio  decreto  27
   luglio  1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto  legislativo
   30   dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni   e
   integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
   42.
3. L'elenco  n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi  (ausili
   tecnici)  di serie la cui applicazione o consegna non  richiede
   l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco  n.  3   del  nomenclatore  contiene  gli   apparecchi
   direttamente   dalle aziende unita' sanitarie locali  (Usl)  ed
   assegnati  in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di  dispositivo
   non incluso nel nomenclatore allegato al presente  regolamento,
   ma  riconducibile, a giudizio dello  specialista  prescrittore,
   per  omogeneita'  funzionale  a  quello  prescritto  ai   sensi
   dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza
   la  fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione  non
   superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato  dalla
   stessa  azienda per il dispositivo incluso nel  nomenclatore  e
   corrispondente a quello erogato.
6. In   casi  particolari, per i soggetti  affetti  da  gravissime
   disabilita',  l'azienda  Usl puo' autorizzare la  fornitura  di
   dispositivi   non  inclusi  negli  elenchi   del   nomenclatore
   allegato,  sulla  base dei criteri fissati dal  Ministro  della
   sanita',  d'intesa  con  la Conferenza per i  rapporti  tra  lo
   Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  relativi  alle
   condizioni  dei soggetti, alle modalita' di prescrizione  e  di
   controllo  e alla tipologia di dispositivi che  possono  essere
   autorizzati.
                             Art. 2
         Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
1. Hanno  diritto  all'erogazione dei  dispositivi  contenuti  nel
   nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in  connessione
   a loro menomazioni e disabilita' invalidanti:
a) gli  invalidi civili, di guerra e per servizio, i  privi  della
   vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e
   7  della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' i minori di  anni
   18  che  necessitano di un intervento di  prevenzione,  cura  e
   riabilitazione di un'invalidita' permanente;
b) gli  istanti in  attesa di accertamento che  si  trovino  nelle
   condizioni  previste  dall'articolo 1 della legge  11  febbraio
   1980, n. 18;
c) gli  istanti   in  attesa di  riconoscimento  cui,  in  seguito
   all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione  medica
   dell'azienda  Usl,  sia stata riscontrata una  menomazione  che
   comporta una riduzione della capacita' lavorativa superiore  ad
   un  terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1,  comma
   7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
d) gli  istanti  in attesa di  accertamento  entero-urostomizzati,
   laringectomizzati,  tracheotomizzati  o amputati  di  arto,  le
   donne  che  abbiano subito un intervento di  mastectomia  ed  i
   soggetti   che   abbiano  subito   un   intervento   demolitore
   sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o
   privata,  per  i  quali  il  medico  responsabile   dell'unita'
   operativa  certifichi  la  contestuale  necessita'  e   urgenza
   dell'applicazione di una protesi, di un ortesi o di un  ausilio
   prima  della  dimissione,  per l'attivazione  tempestiva  o  la
   conduzione   del  progetto  riabilitativo,  a  fronte  di   una
   menomazione grave e permanente. Contestualmente alla  fornitura
   della  protesi o dell'ortesi deve essere avviata  la  procedura
   per il riconoscimento dell'invalidita'.
2. Agli  invalidi  del lavoro, i dispositivi dovuti ai  sensi  del
   decreto  del  Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.
   1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per  l'assicurazione
   contro  gli  infortuni sul lavoro (Inail) con spesa  a  proprio
   carico,  secondo  le  indicazioni  e  le  modalita'   stabilite
   dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore
   in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni
   di assistenza protesica, l'azienda Usl e' tenuta ad aprire e  a
   mantenere   aggiornata  una  scheda/fascicolo,  contenente   la
   documentazione  attestante la condizione di avente diritto,  le
   prestazioni  erogate e le relative motivazioni e la data  delle
   forniture.
                             Art. 3
                Fornitori dei dispositivi protesici
1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai  sensi
   dell'articolo  1, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo
   24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elnco 1 del  nomenclatore
   di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono
   ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanita' ai sensi
   dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46
   del  1997. A tal fine il contenuto della banca dati di  cui  al
   comma  7 dell'articolo 11 cdel medesimo decreto legislativo  e'
   messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione  dei restanti dispositivi inclusi  nell'elenco
   1  del  nomenclatore  di cui all'allegato 1, le  regioni  e  le
   aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione
   in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi  della
   normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di  cui
   all'articolo  1,  comma  2, operante in nome e  per  conto  del
   fornitore  mediante un rapporto di dipendenza  o  professionale
   che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire  la
   fornitura   dei   dispositivi   entro   i   termini    previsti
   dall'articolo 4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999  le
   aziende  Usl  possono  altresi'  rivolgersi  ai  soggetti  gia'
   iscritti  negli  elenchi  regionali  di  cui  all'allegato   A,
   paragrafo  "Aziende  abilitate  alle  forniture",  del  decreto
   ministeriale,  28  dicembre 1992. Gli elenchi  sono  aggiornati
   tenendo   conto   delle  modifiche   apportate   dal   presente
   regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per  l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2  e  3
   del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende
   Usl  stipulano  contratti con i fornitori  aggiudicatari  delle
   procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2.
   Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90
   giorni   dalla   data  di  entrata  in  vigore   del   presente
   regolamento,   le   regioni  e  le   aziende   Usl   assicurano
   l'erogazione  dei  dispositivi  secondo le  modalita'  gia'  in
   essere.
                             Art. 4
                      Modalita' di erogazione
1. L'erogazione  a carico del Ssn delle prestazioni di  assistenza
   protesica individuate nel presente regolamento e'  subordinata,
   salvo  i  casi  eventualmente  individuati  dalle  regioni,  al
   preliminare svolgimento delle seguenti attivita': prescrizione,
   autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La  prescrizione  dei dispositivi protesici e'  redatta  da  un
   medico   specialista  del  Ssn,  dipendente  o   convenzionato,
   competente  per tipologia di menomazione o  disabilita',  fatto
   salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di
   prevenzione,  cura e riabilitazione delle lesioni o loro  esiti
   che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano  la
   menomazione o disabilita'. A tal fine, la prima prescrizione di
   un dispositivo protesico deve comprendere:
a) una  diagnosi   circostanziata che scaturisca da  una  completa
   valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione     del   dispositivo   protesico,   ortesico   o
   dell'ausilio  prescritto,  completa del  codice  identificativo
   riportato  nel  nomenclatore, e l'indicazione  degli  eventuali
   adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c) un    programma   terapeutico  di  utilizzo   del   dispositivo
   comprendente:  il significato terapeutico e  riabilitativo;  le
   modalita'  i  limiti  e la prevedibile durata  di  impiego  del
   dispositivo;  le possibili controindicazioni; le modalita'  del
   dispositivo   in   relazione   all'andamento   del    programma
   terapeutico.
4. La prescrizione e' integrata da una esauriente informazione  al
   paziente   ed   eventualmente   a   chi   lo   assiste,   sulle
   caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalita'  di
   utilizzo del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione   alla fornitura  del  dispositivo  protesico,
   dell'ortesi    o   dell'ausilio   prescritto   e'    rilasciata
   dall'azienda  Usl di residenza dell'assistito  previa  verifica
   dello   stato   di  avente  diritto   del   richiedente   della
   corrispondenza  tra  la prescrizione medica  ed  i  dispositivi
   codificati  dal  nomenclatore, nonche', nel caso  di  forniture
   successive alla prima, del rispetto delle modalita' e dei tempi
   di  rinnovo.  La azienda Usl si pronuncia  sulla  richiesta  di
   autorizzazione  tempestivamente  e comunque, in caso  di  prima
   fornitura,  entro  venti  giorni dalla richiesta.  In  caso  di
   silenzio  della Usl, trascorso tale  termine,  l'autorizzazione
   alla   prima   fornitura   si   intende   concessa.    All'atto
   dell'autorizzazione,   sulla  prescrizione  e'   riportato   il
   corrispettivo  riconosciuto  dalla azienda Usl al  fornitore  a
   fronte  dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso  di
   autorizzazione   tacita   il  corrispettivo   riconosciuto   al
   fornitore   e'  pari  alla  tariffa  applicata  o   al   prezzo
   determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
6. Qualora  i dispositivi protesici, ortesici e gli  ausili  siano
   prescritti,  per motivi di necessita' e urgenza, nel  corso  di
   ricovero  presso strutture sanitarie accreditate,  pubbliche  o
   private,  ubicate  fuori  del territorio  dell'azienda  Usl  di
   residenza  dell'assistito, la prescrizione e'  inoltrata  dalla
   unita' operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che
   rilascia  l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo  fax.
   Limitatamente   ai  dispositivi  inclusi  nell'elenco   1   del
   nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl,  trascorsi
   cinque    giorni    dal   ricevimento    della    prescrizione,
   l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl
   di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo
   riconosciuto  al fornitore e' pari alla tariffa  fissata  dalla
   regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro
   termini  definiti  nell'ambito  delle  procedure  di  cui  agli
   articoli  8,  comma  2, e 9, comma 1, e comunque  non  oltre  i
   termini  massimi,  specifici  per  categoria  di   dispositivo,
   indicati   nell'allegato  2  al  presente   regolamento,   pena
   l'applicazione delle penalita' contestualmente definite; per le
   forniture   urgenti  autorizzate  in  favore  degli   assistiti
   ricoverati,  previste dall'articolo 2, comma 1, lettera  e),  i
   fornitori  devono  garantire  tempi di  consegna  inferiori  ai
   suddetti  tempi  massimi.  La  fornitura  di  protesi  di  arto
   provvisoria  o  temporanea di cui all'articolo 6, comma  1  non
   modifica  il  tempo massimo di rilascio della  prima  fornitura
   definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici e' tenuto a corredare i
   prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente.  Il
   fornitore  fornisce  al  paziente ed  eventualmente  a  chi  lo
   assiste,  dettagliate istruzioni sulla manutenzione e  sull'uso
   del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al   momento    della  consegna  del   dispositivo   protesico,
   l'assistito  o chi ne esercita la tutela rilascia al  fornitore
   una   dichiarazione  di  ricevuta  da  allegare  alla   fattura
   alla  azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il  dispositivo
   venga  spedito  per corriere, per posta o per altro  mezzo,  il
   fornitore   allega  alla  fattura  copia  del   bollettino   di
   spedizione o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
    dispositivo  ai termini dell'autorizzazione ed e'  effettuato,
    entro  venti giorni dalla data di consegna, dallo  specialista
    prescrittore  o dalla sua unita' operativa; a tal fine,  entro
    il  termine  di tre giorni lavorativi, il  fornitore  comunica
    all'azienda  Usl che ha rilasciato la prescrizione la data  di
    consegna  o  di  spedizione  del  dispositivo.  L'azienda  Usl
    invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a
    presentarsi  per  il  collaudo.  Qualora  l'assistito  non  si
    presenti alla data fissata per il collaudo senza  giustificato
    motivo  incorre nelle sanzioni fissate dalla regione.  Qualora
    all'atto  del collaudo il dispositivo non risulti  rispondente
    alla  prescrizione,  il fornitore e' tenuto  ad  apportare  le
    opportune  variazioni. Trascorsi venti giorni  dalla  consegna
    del  dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto  alcuna
    comunicazione  da  parte  dell'azienda  Usl,  il  collaudo  si
    intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.
    IL   collaudo  dei  dispositivi  erogati  ad   assistiti   non
    deambulanti  viene effettuato presso la struttura di  ricovero
    o  a  domicilio. Sono esclusi dalla procedura  di  collaudo  i
    dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le  prescrizioni
    dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta  funzionalita'
    dei  dispositivi  protesici per il  periodo,  successivo  alla
    consegna, specificamente definito nell'ambito delle  procedure
    di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque  non
    inferiore  al termine di garanzia indicato nell'allegato 2  al
    presente regolamento.
12. I   dispositivi  protesici  di cui agli  elenchi  1  e  2  del
    nomenclatore  allegato  si  intendono  ceduti  in   proprieta'
    all'assistito,  fatta  salva  la  facolta'  delle  regioni  di
    disciplinare modalita' di cessione in comodato dei dispositivi
    per  i  quali  sia  possibile il  riutilizzo,  allo  scopo  di
    conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo
    dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalita'  e
    sicurezza  dei  dispositivi  e  di  fornire  all'assistito  le
    istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori  sono
    tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche
    nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono  ceduti
    in proprieta'.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'enco  3
    del   nomenclatore  e'  tenuta  ad  assicurarne  la   perfetta
    funzionalita'  e  la sicurezza ed a fornire  all'assistito  le
    istruzioni  previste  dalla  normativa  vigente.  I  contratti
    stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la
    manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il  periodo
    di assegnazione in uso all'assistito.
                             Art. 5
                Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi  dispositivi
   protesici  definitivi  in favore dei propri assistiti  di  eta'
   superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di
   rinnovo,   specifico   per  tipo  di   dispositivo,   riportato
   nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base
   di  una  dettagliata  relazione del  medico  prescrittore,  per
   particolari  necessita' terapeutiche o riabilitative o in  caso
   di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di  particolare
   usura   del  dispositivo,  di  impossibilita'   tecnica   della
   riparazione  o  di  non convenienza  della  riparazione  stessa
   ovvero di non perfetta funzionalita' del presidio riparato,  la
   azienda Usl puo' autorizzare, per una sola volta, la  fornitura
   di  un  nuovo dispositivo protesico prima che siano  decorsi  i
   tempi   minimi  di  cui  alla  comma  1,  sulla  base  di   una
   dichiarazione  sottoscritta dall'invalido o da chi ne  esercita
   la tutela.
4. Alla  scadenza del tempo minimo di cui al comma 1,  il  rinnovo
   della  fornitura  e'  comunque  subordinato  alla  verifica  di
   idoneita'  e  convenienza alla sostituzione  o  riparazione  da
   parte   del   medico   specialista   prescrittore,   ai   sensi
   dell'articolo 4.
5. Per  i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore  ai
   18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la  azienda
   Usl  autorizza le sostituzioni o modificazioni dei  dispositivi
   protesici  erogati,  in base ai controlli  clinici  previsti  e
   secondo il programma terapeutico.
                             Art. 6
       Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva
1. I  dispositivi protesici sono consegnati agli  assistiti  nella
   loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a) dispositivi  protesici provvisori, necessari per  affrontare  i
   problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle
   protesi  definitive e non utilizzabili, se  non  marginalmente,
   per la loro realizzazione;
b) dispositivi         protesici     temporanei,      utilizzabili
   significativamente   per  la  realizzazione   dei   dispositivi
   definitivi.
2. I  dispositivi   provvisori  e  temporanei  sono  prescrivibili
   esclusivamente  in  favore  delle  donne  mastectomizzate,  dei
   soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti  con
   amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del
   del  dispositivo  provvisorio  e'  alternativa  a  quella   del
   dispositivo temporaneo.
3. L'azienda  Usl puo' autorizzare la fornitura di un  dispositivo
   di  riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in  favore
   dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con
   amputazione  monolaterale o bilaterale di arto  inferiore.  Nei
   confronti   di   altri  soggetti  con  gravi   difficolta'   di
   deambulazione,   cui  non  e'  riconosciuto  il  diritto   alla
   fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl e' tenuta ad
   assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi  divenuti
   temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
                             Art. 7
            Numerazione dei dispositivi protesici su misura
1. I   dispositivi su misura indicati nell'elenco  1  allegato  al
   presente  regolamento debbono riportare un numero di  matricola
   da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione  di
   cui  all'art.  4,  comma 5, che deve essere  impresso  in  modo
   visibile  ed  indelebile  in un punto  non  asportabile  e  non
   soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su  cui
   inizialmente  e'  stato impresso, il numero di  matricola  deve
   essere reimpresso sulla parte sostituita.
                             Art. 8
         Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici
1. In   sede di prima applicazione del  presente  regolamento,  le
   regioni   fissano   il  livello  massimo   delle   tariffe   da
   corrispondere  nel  proprio territorio ai  soggetti  erogatori,
   entro un intervallo di variazione compreso tra il valore  delle
   tariffe  indicate dall'elenco 1 del nomenclatore  allegato  nel
   presente  regolamento  ed  una riduzione  di  tale  valore  non
   superiore al venti per cento.
2. I  prezzi   corrisposti dalle aziende  Usl  per  i  dispositivi
   protesici  e  gli  apparecchi  inclusi,  rispettivamente,  agli
   elenchi  2  e  3 del nomenclatore  allegato,  sono  determinati
   mediante  procedure pubbliche di acquisto espletate secondo  la
   normativa   vigente.  Le  regioni  emanano  direttive  per   lo
   svolgimento  delle  suddette procedure da parte  delle  aziende
   Usl,  anche in forma associata, anche al fine di  garantire  la
   capillarita' della distribuzione dei dispositivi protesici,  il
   rispetto  di  standard di qualita' e la disponibilita'  di  una
   gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze  degli
   assistiti.
3. Al  fine   di  consentire  l'acquisizione  delle   informazioni
   necessarie  alla  programmazione  sanitaria  nazionale  ed   al
   monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica,  le
   regioni  e  le  province  autonome  provvedono  ad  inviare  al
   Ministero della sanita' i provvedimenti regionali e provinciali
   di  determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisito  dei
   dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e
   2 e 3 del nomenclatore allegato.
                             Art. 9
            Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies
   del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   come
   modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19
   giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le
   aziende   Usl,  nel  rispetto  dei  piani  annuali   preventivi
   dalle  regioni  sentite  le  organizzazioni  dei  fornitori  di
   assistenza   protesica,   contrattano  con  i   fornitori   dei
   dispositivi  di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti  sul
   proprio   territorio  le  modalita'  e  le   condizioni   delle
   forniture.
2. Le   modalita'  di fatturazione  e  pagamento  dei  dispositivi
   protesici  di cui al presente regolamento sono stabilite  dalle
   regioni  nel  rispetto della normativa vigente  in  materia  di
   contabilita'.
                             Art. 10
                       Modalita' di controllo
1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato e'
   attribuito   lo  specifico  codice  riportato   negli   elenchi
   allegati,   che  costituisce  l'elemento   identificativo   del
   dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve
   essere    utilizzato   per   ogni   finalita'   di    carattere
   amministrativo ed informativo.
2. Le   regioni  e le province autonome  vigilano  sulla  corretta
   applicazione   da   parte  delle  aziende  Usl   del   presente
   regolamento  ed assicurano l'attivazione da parte  di  ciascuna
   azienda  Usl  di  specifici sistemi di  controllo,  interno  ed
   esterno.
                             Art. 11
                Aggiornamento del nomenclatore
1. Il  nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con  riferimento
   al  periodo  di  validita' del  Piano  sanitario  nazionale  e,
   comunque,  con  cadenza massima triennale, con  la  contestuale
   revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.
                             Art. 12
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale  28
   dicembre  1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9  alla
   GAZZETTA UFFICIALE n. 10 del 14 gennaio 1993.
     Il  presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
     Roma, 28 agosto 1999
                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
  Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 76