NOTE
AVVERTENZA:
IL testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL PREAMBOLO:
- Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione) - Le prestazioni
sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti
da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali
attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non
sia in grado di fornire il servizio direttamente, si provvede
mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo
approvato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti
e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma
dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".
"Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni
sanitarie), - Con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto
previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono
gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano
stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti
mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e
gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro e della sanita', ed anche in conformita' a quanto
previsto dalla lettera f), quarto comma dell'art. 53, si provvede
a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva
degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale
partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutalistiche di cui al primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie
specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai
sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli
invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei
sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto
riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e
riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla
iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente
legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresi',
l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento
delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato
il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti
previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore
degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalita'
medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
" Art. 34 (Protesi e ausili tecnici) - 1. Con decreto del
Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-
tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico o
sensoriale".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne:
"Riordino della disciplina in materia a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
"5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all'art. 35, comma 1. restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, reca
"Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419), e' il seguente:
<<3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni>>.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229:
" 7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina
le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza
protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
NOTE ALL'ART. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concerne
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
universita').
- 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per
regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio
sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto delle loro
finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita'
concordano, con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente
comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali
private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili
strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in
altre strutture pubbliche. le universita' contribuiscono, per
quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari
regionali. La programmazione sanitaria, ai fini
dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie,
deve tener conto della presenza programmata delle strutture
universitarie. Le universita' e le regioni possono, d'intesa,
costituire policlinici universitari, mediante scorporo e
trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture
universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione
regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita',
le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi
e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario
nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici
protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca
collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica,
nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la
titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della
programmazione del numero degli specialisti da formare, si
applicano, le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle
esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza
di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di
specializzazione conseguito presso le predette scuole e'
rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore
dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze di
formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri
delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso
dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro
della sanita' individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato
di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa
per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico unviersitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei
requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche
e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a
firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed
in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti
dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio
relativi alle figure professionaili individuate ai sensi del
presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non
siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere
dal 10 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al
primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto
il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui
al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione
delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Minsitri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio
alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal
senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili
del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei
profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria".
- Il testo dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie), e' il
seguente:
"Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore
a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475. convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione psot-base, i diplomi e gli
attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o
l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti
del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di
cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-
base.
2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei
ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei
dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e
alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, a possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali. I criteri e le modalita' definiti dal
decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la
partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione
professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le
disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di
cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma
2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di
formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o
stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base per i profili professionali di nuova
istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni".
NOTE ALL'ART. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale della assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private):
"Art. 6 (Privi della vista). - Agli effetti della presente
legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Ferme restanto le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961,
n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei
privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di
massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento
obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse
qualificazioni professionali speciali si disporra' con apposite
norme.
I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi
di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le
amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente
legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecita'".
"Art. 7 (Sordomuti). - Agli effetti della presente legge si
intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per
l'assunzione obbligatoria a lavoro dei sordomuti si applicano le
disposizioni della presente legge, nonche' gli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13
marzo 1958, n. 308".
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18
(Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inali, per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e
12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le
apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti
della legge citata, abbiano accertato che si trovano
nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e'
concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al
solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,
dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980,
elevate a L. 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a L. 232.000
mensili con decorrenza 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1983
l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta
dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-
bis), n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennita' e' concessa agli invalidi civili
minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra
indicate.
Sono escluse dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295;
" Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18,
come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli
accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di
benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle
unita' sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
dall'art. 6-bis, comma 1. della decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano
una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in
medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due
medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in
medicina del lavoro. I medici di cui a presente comma sono scelti
tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria
locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta
integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente ,
dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili,
dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono
pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata
puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche
periferiche epr le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla
data di entrata in vigore della presente legge devono essere
trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni,
e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data
della trasmissione degli atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina con proprio
decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere
l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione
che deve essere allegata a dimostrazione della presunta
invalidita'.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti
sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita' sanitarie
locali alla competente commissione medica periferica per le
pensioni di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni
dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali
di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto,
indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la
sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da
effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o mediante
visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica
periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle
unita' sanitarie locali alla competente prefettura per gli
ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle
provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita'
sanitarie locali di cui al comma 1 contro gli eventuali
accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione
indicata al comma gli interessati possono presentare, entro
sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al
Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita
la commissione medica superiore e d'invalidita' civile, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Minsitero del tesoro -
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra,
per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la
permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
dell'assegno o dell'indennita', di cui all'art. 3, comma 10, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, concerne il "Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".
NOTE ALL'ART. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
" 2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) -c) (Omissis);
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato
appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico
debitamente qualificato e indicante, sotto al responsabilita' del
medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del
dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un
determinato paziente. La prescrizione puo' essere redatta anche da
altra persona la quale vi sia autorizzata in virtu' della propria
qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi
di fabbricazione continua od in serie, che devono essere
successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del
medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono
considerati dispositivi su misura".
- L'art. 11, comma 7, del citato decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, e' il seguente:
"Art. 11 (Valutazione della conformita') (Omissis). - 7. Il
fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante
autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della sanita'
e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei
dispositivi ed il recapito della socita' al fine di rendere
possibile la formazione di una banca dati dei produttori
legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti di cui al
presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato".
NOTE ALL'ART. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299:
"Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le regioni,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione
degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati,
con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali nella
definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro
rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita'
delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e
delle attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee
della programmazione regionale e nel rispetto delle priorita'
indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle
alte specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni
eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del
volume complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da
parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e
le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni
comparative della qualita' dei costi, definiscono accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con
quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante
intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello
regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei
servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale,
si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita'
di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita'
concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori
tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni
incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei
risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte
secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il
monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e
della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
secondo quanto previsto dall'art. 8-octies".
99g0404
FRANCESCO NOCITA, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore ALFONSO ANDRIANI, vice
redattore